Bonus Fiscale del 50% anche per la realizzazione di impianti

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Con il decreto sviluppo approvato dal Governo nel mese di giugno 2012, il bonus fiscale previsto in generale dalla legge per le ristrutturazioni edilizie, per il periodo dal 26 giugno 2012 al 30 giugno 2013, è stato portato dal 36% al 50% ed è stato raddoppiato da 48.000 a 96.000 euro l’ammontare complessivo delle spese detraibili per unità immobiliare.
Il bonus opera sotto forma di detrazione dall’IRPEF (Imposta sul Reddito delle PErsone Fisiche) delle spese sostenute per interventi di ristrutturazione delle abitazioni e delle parti comuni negli edifici residenziali.
La detrazione è ripartita in dieci quote annuali costanti e di pari importo nell’anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi. L’agevolazione può essere richiesta per le spese sostenute nell’anno secondo il criterio di cassa. Ciascun contribuente ha diritto a detrarre annualmente la quota spettante nei limiti dell’Irpef dovuta per l’anno in questione. Non è ammesso il rimborso di somme eccedenti l’imposta.
Si tratta di una novità di grande interesse anche per gli impianti elettrici. In base alle indicazioni dell’Agenzia delle Entrate sono infatti agevolabili:
- gli interventi generali di messa in regola degli impianti elettrici ai sensi del DM 37/2008 (ex legge 46/90), così come gli interventi di riparazione di impianti insicuri (esempio: riparazione di una presa mal funzionante);
- allarme/sistemi antifurto (finestre esterne: installazione, sostituzione dell’impianto o riparazione con innovazioni; apparecchi rilevatori di prevenzione antifurto e relative centraline; fotocamere o cineprese collegate con centri di vigilanza privati)
- cablatura degli edifici (opere finalizzate alla cablatura degli edifici, a condizione che interconnettano tutte le unità immobiliari residenziali)
- Citofoni, videocitofoni e telecamere (Sostituzione o nuova installazione con le opere murarie occorrenti)
- Risparmio energetico (opere finalizzate al risparmio energetico, realizzate anche in assenza di opere edilizie propriamente dette – detraibili, purché sia certificato il raggiungimento degli standard di legge)
RIASSUMENDO IN BREVE
CHI PUÒ FRUIRE DELLA DETRAZIONE:
Possono usufruire della detrazione tutti i contribuenti assoggettati all’Irpef. In particolare, l’agevolazione spetta non solo ai proprietari, ma anche ai titolari di un diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione o superficie) ed agli inquilini di un immobile.
QUALI SONO LE SPESE DETRAIBILI:
Oltre alle spese necessarie per l’esecuzione dei lavori, ai fini della
detrazione è possibile considerare anche:
- le spese per la progettazione e le altre prestazioni professionali connesse
- le spese per l’acquisto dei materiali
- il compenso corrisposto per la relazione di conformità dei lavori alle leggi vigenti
- l’imposta sul valore aggiunto
COSA SI DEVE FARE PER FRUIRE DELLA DETRAZIONE:
Presupponendo che i lavori siano svolti dal proprietario e considerato che gli interventi sull’impianto elettrico non comportano di regola l’apertura di un cantiere né la necessità di richiedere autorizzazioni, per poter fruire della detrazione per il contribuente sarà sufficiente:
1) effettuare i pagamenti con bonifico bancario o postale cosiddetto “parlante”, dal
quale cioè risultino:
- causale del versamento (riferimento all’art. 16-bis del TUIR)
- codice fiscale del soggetto che paga
- codice fiscale o numero di partita Iva del beneficiario del pagamento.
NOTA BENE:
Al momento del pagamento del bonifico, banche e poste devono operare una ritenuta pari al 4%, a titolo di acconto dell’imposta dovuta dall’impresa che effettua i lavori.
2) indicare nella dichiarazione dei redditi i dati catastali identificativi dell’immobile
3) conservare ed esibire, a richiesta degli uffici finanziari, i seguenti documenti:
- le ricevute dei bonifici di pagamento nonché le fatture e ricevute comprovanti le
spese sostenute;
- dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (=autocertificazione) in cui indicare
la data di inizio dei lavori e attestare che gli interventi realizzati rientrano tra quelli agevolabili;
- le ricevute di pagamento dell’ICI/IMU, se dovuta
- la delibera assembleare di approvazione dell’esecuzione dei lavori (per gli interventi su parti comuni di edifici residenziali) e tabella millesimale di ripartizione delle spese
- domanda di accatastamento (se l’immobile non è ancora censito)
NOTA BENE:
Per gli interventi realizzati sulle parti comuni condominiali, il contribuente, in luogo di tutta la documentazione prevista, può utilizzare una certificazione rilasciata dall’ amministratore del condominio, in cui lo stesso attesti di avere adempiuto a tutti gli obblighi previsti e indichi la somma di cui il contribuente può tenere conto ai fini della detrazione.
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