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Privacy Gdo, Cassazione rigetta appello contro una condanna per violazione

Una sentenza della Cassazione civile (n. 4331 del 30 gennaio 2014) rigetta il ricorso presentato da un imprenditore della distribuzione contro la condanna al pagamento dell’ammenda di € 200 che il Tribunale di Lodi gli aveva inflitto il 4 giugno 2012 per il reato di cui all’art. 4, comma 2 Legge 300/1970.
Cassazione OK alle prove videoregistrate

Roma – Importante sentenza della II Sezione Penale della Corte di Cassazione del 31 gennaio 2013 n. 6812, che ha confermato l’irrilevanza, in sede di procedimento per reati penali, del fatto “che siano state rispettate o meno le istruzioni del Garante per la protezione dei dati personali, poiché la relativa disciplina non costituisce sbarramento all’azione penale”
La sentenza non era scontata perché equipara le videoregistrazioni effettuate da sistemi di privati, in determinati casi, a quelle eseguite dalla Polizia Giudiziaria in assenza di autorizzazione del Giudice, anche se non sono state rispettate le regole per la protezione delle privacy. Nel fatto di specie, l’accusa aveva utilizzato filmati tratti dall’impianto di videosorveglianza collocato all’esterno del negozio della vittima di atti persecutori e, in continuazione tra loro, di tentata estorsione, molestie, danneggiamento e ingiurie.
Queste le motivazioni della II Sezione Penale della Corte di Cassazione n. 6812 del 31 gennaio 2013:
“1. Il ricorso è infondato.
2. Per quanto riguarda il primo motivo di ricorso, le censure sono destituite di fondamento. L’art. 234 del codice di rito testualmente statuisce: “È consentita l’acquisizione di scritti o di altri documenti che rappresentano fatti, persone o cose mediante la fotografia, la cinematografia, la fonografia o qualsiasi altro mezzo”.
3. Pertanto le videoregistrazioni dell’impianto di sorveglianza apposto dalla persona offesa all’esterno del suo negozio non possono essere considerate prove illegittimamente acquisite ai sensi dell’art. 191, trattandosi di prove documentali di cui il codice di rito espressamente consente l’acquisizione. In tale contesto è del tutto irrilevante che le registrazioni siano state effettuate, in conformità o meno, delle istruzioni del Garante per la Protezione dei dati personali, non costituendo la disciplina sulla privacy sbarramento all’esercizio dell’azione penale. Del resto, con riferimento alle videoriprese effettuate dalla Polizia giudiziaria, questa Corte ha avuto modo di statuire che sono legittime le videoriprese, eseguite dalla polizia giudiziaria, in assenza di autorizzazione del giudice, mediante telecamera esterna all’edificio e aventi per oggetto l’inquadramento del davanzale della finestra e del cortile dell’abitazione, trattandosi di luoghi esposti al pubblico e, pertanto, oggettivamente visibili da più persone. Ne deriva che, in virtù di detta percepibilità esterna, non sussiste alcuna intrusione nella privata dimora o nel domicilio e non sussistono, pertanto, le ragioni di tutela, sub specie di diritto alla riservatezza o alla “privacy”, ad essi connesse, potendosi, in tal caso, sostanzialmente equipararsi l’uso della videocamera ad una operazione di appostamento, eseguita nei limiti dell’autonomia investigativa, senza alcuna necessità di autorizzazione da parte dell’autorità giudiziaria (Cass. Sez. 4, Sentenza n. 10697 del 24/01/2012 Ud. (dep. 19/03/2012) Rv. 252673).”
Fonte:Securindex
Videosorveglianza nei condomini nuova sentenza della Cassazione

Roma. In caso di motivata urgenza il singolo condomino può unilateralmente decidere di installare un sistema di videosorveglianza nel parcheggio condominiale, senza il preventivo consenso dell’assemblea, per scoraggiare furti e danneggiamenti, e richiedere all’amministratore il rimborso delle spese sostenute.
Lo ha stabilito la Corte di Cassazione con la sentenza n. 71/2013 con la quale è stato rigettato il ricorso presentato da un condomino contro una precedente sentenza di un giudice di pace, che lo aveva condannato al pagamento della quota di rimborso di spese anticipate da un altro condomino che aveva fatto installare nel parcheggio, in via d’urgenza, un sistema di videosorveglianza a circuito chiuso con video-registratore, al fine di scoraggiare azioni di danneggiamento ulteriori rispetto a quelle già denunciate da alcuni condomini.
La Corte di Cassazione ha affermato che nel caso in cui un soggetto effettui riprese di un’area condominiale destinata all’uso di un indeterminato numero di persone, non sussistono gli estremi atti ad integrare un delitto di interferenze illecite nella vita privata(art. 615-bis cod. pen.) nel caso in cui un soggetto effettui riprese dell’area condominiale destinata a parcheggio e del relativo ingresso, trattandosi di luoghi destinati all’uso di un numero indeterminato di persone e, pertanto, esclusi dalla tutela di cui all’art. 615-bis cod. pen.
La Cassazione che evidenzia come il giudice di pace ha “ritenuto sussistente la necessità e l’urgenza di procedere all’installazione della telecamera ed evidenziato che tutti i condomini hanno provveduto al pagamento di quanto dovuto per tale installazione, ad eccezione della ricorrente, e che l’apparecchiatura in parola è stata installata con angolazione ristretta all’apparecchiatura di apertura del cancello, con ciò implicitamente escludendo la lamentata violazione della privacy”.
Fonte: Essecome Security & Safety