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Privacy Gdo, Cassazione rigetta appello contro una condanna per violazione
Una sentenza della Cassazione civile (n. 4331 del 30 gennaio 2014) rigetta il ricorso presentato da un imprenditore della distribuzione contro la condanna al pagamento dell’ammenda di € 200 che il Tribunale di Lodi gli aveva inflitto il 4 giugno 2012 per il reato di cui all’art. 4, comma 2 Legge 300/1970.
Garante Privacy: nel mirino i supermercati con videosorveglianza non a norma
La legittima esigenza di tutelare il patrimonio, di proteggersi da furti e rapine con impianti di videosorveglianza, non autorizza i supermercati a operare in violazione delle libertà fondamentali e della dignità di dipendenti e clienti.
Lo ribadisce il Garante in seguito ai risultati di un’attività ispettiva nel settore della grande distribuzione, che ha rilevato come numerose società non avevano rispettato le garanzie previste dallo Statuto dei lavoratori, dalla normativa sulla privacy e dal provvedimento generale in materia di videosorveglianza predisposto dalla stessa Autorità.
Dagli accertamenti disposti dal Garante, è emerso, ad esempio, che tra le società sottoposte ad ispezione, cinque non avevano ottenuto un preventivo accordo sindacale o richiesto l’apposita autorizzazione al competente ufficio del Ministero del lavoro.
A tal proposito, l’Autorità ha sottolineato che non è sufficiente che i lavoratori siano stati informati o che abbiano addirittura acconsentito all’installazione del telecamere per far venir meno le specifiche tutele previste dalla normativa o lo stesso divieto di controllo a distanza.
Una sesta società, a differenza dalle precedenti, aveva sì ottenuto l’autorizzazione dell’ufficio ministeriale ad installare l’impianto di videosorveglianza, ma non ne aveva poi rispettato tutte le prescrizioni.
Dalle verifiche condotte, sia a campione sia in seguito a segnalazioni, dal Nucleo Speciale Privacy della Guardia di Finanza, sono state riscontrate anche altre violazioni: alcuni esercizi commerciali conservavano le immagini per un arco temporale non giustificato da esigenze specifiche (ad esempio, per ripetuti furti o rapine) così come invece stabilito dal provvedimento generale del Garante in materia di videosorveglianza.
Due dei supermercati controllati dal Garante, inoltre, non avevano provveduto a segnalare adeguatamente la presenza delle telecamere con appositi cartelli o avevano omesso di indicare chi fosse il titolare del trattamento.
Il legale rappresentante di un supermercato aveva addirittura dichiarato al nucleo ispettivo che l’impianto di videosorveglianza non era in funzione, salvo poi doversi smentire di fronte alle evidenze raccolte.
L’Autorità ha dichiarato illecito il trattamento dei dati personali effettuato dalle sei società tramite i sistemi di videosorveglianza e ha disposto che tutti gli esercizi commerciali si adeguino entro trenta giorni alle misure prescritte alla luce della normativa sulla privacy e dallo Statuto dei lavoratori. Sono in arrivo ulteriori provvedimenti nei confronti di altre società della grande distribuzione.
Fonte:Newsletter Garante Privacy del 31 ottobre 2013
Videosorveglianza nei condomini nuova sentenza della Cassazione
Roma. In caso di motivata urgenza il singolo condomino può unilateralmente decidere di installare un sistema di videosorveglianza nel parcheggio condominiale, senza il preventivo consenso dell’assemblea, per scoraggiare furti e danneggiamenti, e richiedere all’amministratore il rimborso delle spese sostenute.
Lo ha stabilito la Corte di Cassazione con la sentenza n. 71/2013 con la quale è stato rigettato il ricorso presentato da un condomino contro una precedente sentenza di un giudice di pace, che lo aveva condannato al pagamento della quota di rimborso di spese anticipate da un altro condomino che aveva fatto installare nel parcheggio, in via d’urgenza, un sistema di videosorveglianza a circuito chiuso con video-registratore, al fine di scoraggiare azioni di danneggiamento ulteriori rispetto a quelle già denunciate da alcuni condomini.
La Corte di Cassazione ha affermato che nel caso in cui un soggetto effettui riprese di un’area condominiale destinata all’uso di un indeterminato numero di persone, non sussistono gli estremi atti ad integrare un delitto di interferenze illecite nella vita privata(art. 615-bis cod. pen.) nel caso in cui un soggetto effettui riprese dell’area condominiale destinata a parcheggio e del relativo ingresso, trattandosi di luoghi destinati all’uso di un numero indeterminato di persone e, pertanto, esclusi dalla tutela di cui all’art. 615-bis cod. pen.
La Cassazione che evidenzia come il giudice di pace ha “ritenuto sussistente la necessità e l’urgenza di procedere all’installazione della telecamera ed evidenziato che tutti i condomini hanno provveduto al pagamento di quanto dovuto per tale installazione, ad eccezione della ricorrente, e che l’apparecchiatura in parola è stata installata con angolazione ristretta all’apparecchiatura di apertura del cancello, con ciò implicitamente escludendo la lamentata violazione della privacy”.
Fonte: Essecome Security & Safety
iSPY: Software videosorveglianza Gratuito.
iSpy
Videosorveglianza e tantissime altre funzioni, completamente gratis. Per Windows
Webcam, telecamere IP e qualsiasi altra tipologia di fonte video e audio può essere utilizzata come strumento di videosorveglianza, senza spendere troppi soldi. Come? Con un software rilasciato sotto licenza GNU open source, come iSpy.
Attivabile sotto tutti i sistemi operativi Windows, iSpy è capace di operare con qualsiasi tipo di videocamera, indipendentemente dal fatto che sia installata in locale o in LAN, controllandone così tutte le funzionalità e trasformandole in un completo circuito di videosorveglianza. Le funzionalità offerte dall’applicativo sono talmente tante da non poter essere enumerate in maniera sintetica.
iSpy è utile in tutte quelle occasioni in cui è necessario monitorare e vigilare sugli ambienti domestici, su quelli lavorativi, sui bambini, sulle parti esterne, sulle macchine in funzionamento presso eventuali capannoni di produzione e via discorrendo, dimenticavo il software ha anche l’interfaccia completamente tradotta nella nostra lingua.
iSpy è un software per la creazione di un sistema di videosorveglianza con rilevazione automatica del movimento. Un programma gratuito e Open-Source che usa webcam e microfoni ma anche telecamere IP, per individuare e registrare il movimento o suono e fornisce monitoraggio e servizi di allarme per gestire un sistema di sicurezza.
Ogni sorgente catturata viene compressa in video flash o mp4 e messo a disposizione attraverso il web. Con questa nuova release 2.0 apporta le seguenti novità principali: supporto a controllo PTZ; monitoraggio in tempo reale da remoto; associazione video e audio per la cattura di filmati con audio; upload a youtube o web con un solo clic; accesso tramite linea di comando e infine accesso e controllo tramite dispositivi mobili (supporto per iPhone, Android e Windows Phone 7 al momento in beta).
Per una lista delle caratteristiche generali:
- monitoraggio di webcam e microfoni multipli.
- collegare i PC in un gruppo, da gestire attraverso il web;
- installare iSpy server e trasmettere/inviare le immagini della webcam sulla rete e sul web;
- rilevazione del movimento;
- personalizza l’individuazione delle aree di manovra per le vostre macchine fotografiche;
- rilevamento e registrazione del suono;
- avvio automatico di un qualsiasi programma, invio e-mail o SMS di avviso al rilevamento;
- cattura istantanee da webcam e invio via email;
- media watch in diretta;
- accesso e controllo remoto;
- avvio registrazione programmata.
Sito web della software House : http://www.ispyconnect.com/
Fonte: html.it, punto informatico
Hard Disk per la videosorveglianza
I problemi di sicurezza in continuo aumento hanno indotto i governi e le aziende di qualsiasi dimensione ad investire in modo significativo nei sistemi di videosorveglianza digitali. Creati inizialmente negli anni 40 come un mezzo di sicurezza per le banche, i sistemi di videosorveglianza si sono evoluti per diventare uno dei sistemi di sicurezza e di protezione più utilizzati di oggi.
Grazie al progresso tecnologico rapido, i sistemi di videosorveglianza hanno avuto una crescita esponenziale dalla loro introduzione. Negli ultimi anni, la videosorveglianza è passata dal formato analogico al formato digitale, e si è allontanata dai sistemi originali basati su nastro.
Questa transizione ha offerto progressi in molte tecnologie complementari. Sia che si tratti di un software per assistere la registrazione e l’analisi di immagini ad alta risoluzione, sia dei sistemi in rete che devono eseguire il mirroring e l’archiviazione in modo più efficiente o sia che si tratti delle tecnologie emergenti quali i sensori intelligenti e la biometria, i sistemi di videosorveglianza attuali richiedono i dischi rigidi e le unità allo stato solido (SSD) più affidabili e dalle migliori prestazioni disponibili.
Hard Disk progettati per la videosorveglianza digitale.
La vita di un computer desktop non è paragonabile agli ambienti estremi sempre disponibili di oggi, e ai sistemi di videosorveglianza digitali che consumano molte risorse. Quello che è necessario è un’unità studiata per gestire fino a 10 streaming audio-video simultanei e raccogliere la sfida di un ambiente in esecuzione 24 ore al giorno, 7 giorni su 7, offrendo nel contempo un valore eccezionale in termini di rapporto €/gigabyte. Per questo motivo WD ha progettato un sistema di archiviazione dei dischi rigidi basati sulla videosorveglianza e su SSD perfette per la videosorveglianza digitale, nonché per le numerose serie di ambienti e di applicazioni.
L’alta capacità consente risoluzioni maggiori.
WD è stata la prima a commercializzare un hard disk da 2 TB progettato per la videosorveglianza. Questo punto di capacità innovativo ha consentito ai sistemi di videosorveglianza muniti di due o più videocamere di registrare livelli elevati di chiarezza (30 fotogrammi al secondo) in un ampio spettro di risoluzioni e di archiviare persino 30 giorni od oltre di videoriprese. Utilizzando la videosorveglianza ad alta capacità, i dischi diventeranno persino più importanti, mentre gli HD diventano sempre più pervasivi.
Le temperature più basse si traducono in una maggiore affidabilità.
Inoltre, livelli elevati di chiarezza, l’affidabilità a lungo termine e il basso consumo energetico sono ugualmente essenziali per i sistemi di videosorveglianza. Progettati per funzionare 24 ore al giorno e 7 giorni su 7, i dischi di WD muniti della WD GreenPower Technology™ consumano meno energia durante la rotazione e il funzionamento, riducendo al minimo la dissipazione di calore e le vibrazioni, e funzionando in modo affidabile senza compromettere le prestazioni. La riduzione del calore, del rumore e delle vibrazioni consente alle applicazioni della videosorveglianza di funzionare in modo più affidabile e per periodi di tempo più lunghi.
Fonte: Western Digital
Bonus Fiscale del 50% anche per la realizzazione di impianti
[hupso]
Con il decreto sviluppo approvato dal Governo nel mese di giugno 2012, il bonus fiscale previsto in generale dalla legge per le ristrutturazioni edilizie, per il periodo dal 26 giugno 2012 al 30 giugno 2013, è stato portato dal 36% al 50% ed è stato raddoppiato da 48.000 a 96.000 euro l’ammontare complessivo delle spese detraibili per unità immobiliare.
Il bonus opera sotto forma di detrazione dall’IRPEF (Imposta sul Reddito delle PErsone Fisiche) delle spese sostenute per interventi di ristrutturazione delle abitazioni e delle parti comuni negli edifici residenziali.
La detrazione è ripartita in dieci quote annuali costanti e di pari importo nell’anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi. L’agevolazione può essere richiesta per le spese sostenute nell’anno secondo il criterio di cassa. Ciascun contribuente ha diritto a detrarre annualmente la quota spettante nei limiti dell’Irpef dovuta per l’anno in questione. Non è ammesso il rimborso di somme eccedenti l’imposta.
Si tratta di una novità di grande interesse anche per gli impianti elettrici. In base alle indicazioni dell’Agenzia delle Entrate sono infatti agevolabili:
- gli interventi generali di messa in regola degli impianti elettrici ai sensi del DM 37/2008 (ex legge 46/90), così come gli interventi di riparazione di impianti insicuri (esempio: riparazione di una presa mal funzionante);
- allarme/sistemi antifurto (finestre esterne: installazione, sostituzione dell’impianto o riparazione con innovazioni; apparecchi rilevatori di prevenzione antifurto e relative centraline; fotocamere o cineprese collegate con centri di vigilanza privati)
- cablatura degli edifici (opere finalizzate alla cablatura degli edifici, a condizione che interconnettano tutte le unità immobiliari residenziali)
- Citofoni, videocitofoni e telecamere (Sostituzione o nuova installazione con le opere murarie occorrenti)
- Risparmio energetico (opere finalizzate al risparmio energetico, realizzate anche in assenza di opere edilizie propriamente dette – detraibili, purché sia certificato il raggiungimento degli standard di legge)
RIASSUMENDO IN BREVE
CHI PUÒ FRUIRE DELLA DETRAZIONE:
Possono usufruire della detrazione tutti i contribuenti assoggettati all’Irpef. In particolare, l’agevolazione spetta non solo ai proprietari, ma anche ai titolari di un diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione o superficie) ed agli inquilini di un immobile.
QUALI SONO LE SPESE DETRAIBILI:
Oltre alle spese necessarie per l’esecuzione dei lavori, ai fini della
detrazione è possibile considerare anche:
- le spese per la progettazione e le altre prestazioni professionali connesse
- le spese per l’acquisto dei materiali
- il compenso corrisposto per la relazione di conformità dei lavori alle leggi vigenti
- l’imposta sul valore aggiunto
COSA SI DEVE FARE PER FRUIRE DELLA DETRAZIONE:
Presupponendo che i lavori siano svolti dal proprietario e considerato che gli interventi sull’impianto elettrico non comportano di regola l’apertura di un cantiere né la necessità di richiedere autorizzazioni, per poter fruire della detrazione per il contribuente sarà sufficiente:
1) effettuare i pagamenti con bonifico bancario o postale cosiddetto “parlante”, dal
quale cioè risultino:
- causale del versamento (riferimento all’art. 16-bis del TUIR)
- codice fiscale del soggetto che paga
- codice fiscale o numero di partita Iva del beneficiario del pagamento.
NOTA BENE:
Al momento del pagamento del bonifico, banche e poste devono operare una ritenuta pari al 4%, a titolo di acconto dell’imposta dovuta dall’impresa che effettua i lavori.
2) indicare nella dichiarazione dei redditi i dati catastali identificativi dell’immobile
3) conservare ed esibire, a richiesta degli uffici finanziari, i seguenti documenti:
- le ricevute dei bonifici di pagamento nonché le fatture e ricevute comprovanti le
spese sostenute;
- dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (=autocertificazione) in cui indicare
la data di inizio dei lavori e attestare che gli interventi realizzati rientrano tra quelli agevolabili;
- le ricevute di pagamento dell’ICI/IMU, se dovuta
- la delibera assembleare di approvazione dell’esecuzione dei lavori (per gli interventi su parti comuni di edifici residenziali) e tabella millesimale di ripartizione delle spese
- domanda di accatastamento (se l’immobile non è ancora censito)
NOTA BENE:
Per gli interventi realizzati sulle parti comuni condominiali, il contribuente, in luogo di tutta la documentazione prevista, può utilizzare una certificazione rilasciata dall’ amministratore del condominio, in cui lo stesso attesti di avere adempiuto a tutti gli obblighi previsti e indichi la somma di cui il contribuente può tenere conto ai fini della detrazione.
[hupso]