Videosorveglianza nei condomini nuova sentenza della Cassazione
Roma. In caso di motivata urgenza il singolo condomino può unilateralmente decidere di installare un sistema di videosorveglianza nel parcheggio condominiale, senza il preventivo consenso dell’assemblea, per scoraggiare furti e danneggiamenti, e richiedere all’amministratore il rimborso delle spese sostenute.
Lo ha stabilito la Corte di Cassazione con la sentenza n. 71/2013 con la quale è stato rigettato il ricorso presentato da un condomino contro una precedente sentenza di un giudice di pace, che lo aveva condannato al pagamento della quota di rimborso di spese anticipate da un altro condomino che aveva fatto installare nel parcheggio, in via d’urgenza, un sistema di videosorveglianza a circuito chiuso con video-registratore, al fine di scoraggiare azioni di danneggiamento ulteriori rispetto a quelle già denunciate da alcuni condomini.
La Corte di Cassazione ha affermato che nel caso in cui un soggetto effettui riprese di un’area condominiale destinata all’uso di un indeterminato numero di persone, non sussistono gli estremi atti ad integrare un delitto di interferenze illecite nella vita privata(art. 615-bis cod. pen.) nel caso in cui un soggetto effettui riprese dell’area condominiale destinata a parcheggio e del relativo ingresso, trattandosi di luoghi destinati all’uso di un numero indeterminato di persone e, pertanto, esclusi dalla tutela di cui all’art. 615-bis cod. pen.
La Cassazione che evidenzia come il giudice di pace ha “ritenuto sussistente la necessità e l’urgenza di procedere all’installazione della telecamera ed evidenziato che tutti i condomini hanno provveduto al pagamento di quanto dovuto per tale installazione, ad eccezione della ricorrente, e che l’apparecchiatura in parola è stata installata con angolazione ristretta all’apparecchiatura di apertura del cancello, con ciò implicitamente escludendo la lamentata violazione della privacy”.
Fonte: Essecome Security & Safety