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Tag Archives: sicurezza

Garante Privacy: nel mirino i supermercati con videosorveglianza non a norma

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La legittima esigenza di tutelare il patrimonio, di proteggersi da furti e rapine con impianti di videosorveglianza, non autorizza i supermercati a operare in violazione delle libertà fondamentali e della dignità di dipendenti e clienti.
Lo ribadisce il Garante in seguito ai risultati di un’attività ispettiva nel settore della grande distribuzione, che ha rilevato come numerose società non avevano rispettato le garanzie previste dallo Statuto dei lavoratori, dalla normativa sulla privacy e dal provvedimento generale in materia di videosorveglianza predisposto dalla stessa Autorità.

Dagli accertamenti disposti dal Garante, è emerso, ad esempio, che tra le società sottoposte ad ispezione, cinque non avevano ottenuto un preventivo accordo sindacale o richiesto l’apposita autorizzazione al competente ufficio del Ministero del lavoro.
A tal proposito, l’Autorità ha sottolineato che non è sufficiente che i lavoratori siano stati informati o che abbiano addirittura acconsentito all’installazione del telecamere per far venir meno le specifiche tutele previste dalla normativa o lo stesso divieto di controllo a distanza.
Una sesta società, a differenza dalle precedenti, aveva sì ottenuto l’autorizzazione dell’ufficio ministeriale ad installare l’impianto di videosorveglianza, ma non ne aveva poi rispettato tutte le prescrizioni.

Dalle verifiche condotte, sia a campione sia in seguito a segnalazioni, dal Nucleo Speciale Privacy della Guardia di Finanza, sono state riscontrate anche altre violazioni: alcuni esercizi commerciali conservavano le immagini per un arco temporale non giustificato da esigenze specifiche (ad esempio, per ripetuti furti o rapine) così come invece stabilito dal provvedimento generale del Garante in materia di videosorveglianza.
Due dei supermercati controllati dal Garante, inoltre, non avevano provveduto a segnalare adeguatamente la presenza delle telecamere con appositi cartelli o avevano omesso di indicare chi fosse il titolare del trattamento.
Il legale rappresentante di un supermercato aveva addirittura dichiarato al nucleo ispettivo che l’impianto di videosorveglianza non era in funzione, salvo poi doversi smentire di fronte alle evidenze raccolte.

L’Autorità ha dichiarato illecito il trattamento dei dati personali effettuato dalle sei società tramite i sistemi di videosorveglianza e ha disposto che tutti gli esercizi commerciali si adeguino entro trenta giorni alle misure prescritte alla luce della normativa sulla privacy e dallo Statuto dei lavoratori. Sono in arrivo ulteriori provvedimenti nei confronti di altre società della grande distribuzione.

 

Fonte:Newsletter Garante Privacy del 31 ottobre 2013

Impianti a regola d’arte

impianto

Gli impianti di sicurezza, analogamente a tutti gli altri impianti tecnici, devono essere progettati e installati a regola d’arte, ovvero secondo requisiti tecnici minimi che consentono a un determinato apparato/impianto di funzionare correttamente, in sicurezza e in piena efficienza.

 

La conformità degli impianti a regola d’arte è obbligatoria ed è stata stabilita, per tutti gli apparati e gli impianti tecnici, dall’art  1 della legge n. 186 dell’1/03/1968 (G.U. n. 77 del 23/0103/1968), tuttora in vigore e riconfermata, successivamente, dalla legge n. 46 del 5/03/1990, oggi parzialmente abrogata.
A seguito di alcune modifiche legislative intervenute dopo il 1990, nel settore impiantistico tecnico, il Ministero dello Sviluppo Economico ha emanato il decreto n. 37 del 22 gennaio 2008 “Regolamento concernente l’attuazione dell’articolo 11 – quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all’interno degli edifici” (G.U. n. 61 del 12/03/2008), cui progettisti ed installatori devono, tuttora, attenersi. In questo articolo mi limiterò a trattare esclusivamente gli aspetti normativi relativi agli impianti di sicurezza anticrimine (elettronici di allarme antintrusione antirapina, di videosorveglianza e di controllo accessi), di rivelazione e spegnimento incendio e di evacuazione fumi che rientrano nel campo di applicazione del suddetto decreto.

 

La progettazione degli impianti a regola d’arte

Il progetto di impianti a regola d’arte di sicurezza devono essere redatti e firmati da un professionista, con specifiche competenze e iscritto all’Albo professionale, nei seguenti casi:

a) quando gli impianti elettronici di sicurezza anticrimine e di videosorveglianza sono connessi ad impianti elettrici di cui all’articolo 1, comma 2, lettera a) del D.M. 37/2008 per tutte le utenze condominiali e per utenze domestiche di singole unità abitative, aventi potenza impegnata superiore a 6 Kw o per utenze domestiche di singole unità abitative aventi superficie superiore a 400 m2

b) se gli impianti elettrici dai quali prendono alimentazione diretta i suddetti impianti includono lampade fluorescenti a catodo freddo e in ogni caso, se gli alimentatori erogano una potenza complessiva maggiore di 1200 VA

c) se gli impianti di sicurezza sono installati in immobili adibiti ad attività produttive, al commercio, al terziario e ad altri usi e sono collegati a impianti elettrici in grado di erogare una tensione superiore a 1000 V, inclusa la parte in bassa tensione, o quando le utenze sono alimentate in bassa tensione aventi potenza impegnata superiore a 6 Kw oppure ancora quando la superficie dell’immobile superi i 200 m2

d) quando gli impianti elettrici che alimentano gli impianti di sicurezza sono installati in unità immobiliari provviste, anche solo parzialmente, di ambienti soggetti a normativa specifica del CEI o nel caso di locali adibiti ad uso medico o per i quali sussista pericolo di esplosione oppure definiti a maggior rischio di incendio

Per gli impianti antincendio (di rivelazione e di spegnimento), l’obbligo di fare redigere il progetto a un professionista iscritto all’Albo vige sempre quando tali impianti sono inseriti in attività soggette al controllo dei Vigili del Fuoco (D.P.R. n. 151 dell’1/08/2011) e, in particolare, in quelle attività con obbligo di certificato di prevenzione incendi e, comunque, quando gli idranti installati nell’attività sono in numero pari o superiore a 4 o i rivelatori antincendio sono in numero pari o superiore a 10. In tutti gli altri casi, il progetto può essere redatto da un responsabile tecnico della ditta installatrice che abbia i prescritti requisiti stabiliti in art. 4 del, più volte, citato decreto ministeriale n. 37/2008.
Tali requisiti prevedono essenzialmente che il responsabile tecnico svolga le sue funzioni per una sola impresa e la qualifica è incompatibile con ogni altra attività continuativa, inoltre che, in alternativa, possegga uno dei seguenti titoli di studio ed esperienza lavorativa:

a) diploma di laurea in materia tecnica specifica conseguito presso una università statale o legalmente riconosciuta

b) diploma o qualifica conseguita al termine di scuola secondaria del secondo ciclo con specializzazione relativa al settore di attività, ad esempio, elettrotecnica e/o elettronica, presso un istituto statale o legalmente riconosciuto, seguiti da un periodo di inserimento, di almeno due anni continuativi, alle dirette dipendenze di una impresa del settore

c) titolo o attestato conseguito ai sensi della legislazione vigente in materia di formazione professionale, previo un periodo di inserimento, di almeno quattro anni consecutivi, alle dirette dipendenze di una impresa del settore

d) nel caso non abbia conseguito alcun titolo di studio, il tecnico deve aver svolto almeno attività lavorativa, alle dirette dipendenze di una impresa abilitata nel ramo di attività cui si riferisce la prestazione, per un periodo non inferiore a tre anni, escluso quello computato ai fini dell’apprendistato e quello svolto come operaio qualificato, in qualità di operaio installatore con qualifica di specializzato nelle attività di installazione, di trasformazione, di ampliamento e di manutenzione degli impianti.

 

Le normative di riferimento

Riguardo agli impianti di allarme antintrusione, progettisti ed installatori possono fare riferimento alle norme CEI 79-3 ed. 2012 che forniscono precise indicazioni indispensabili per la progettazione e l’installazione di tali impianti.
Mentre, per la scelta dei componenti è consigliabile selezionare apparati certificati dal laboratorio nazionale IMQ, conformi alle norme serie EN 50131. Per la progettazione degli impianti di videosorveglianza, è possibile attenersi alle norme europee serie EN 50132 e, più specificatamente, alla norma EN 50132-7 “linee guida di applicazione”.
Tutte le suddette norme sono pubblicate in Italia dallo stesso CEI. Ai fini antincendi, in particolare, progettisti e installatori devono osservare innanzi tutto le “Regole tecniche di prevenzione incendi”che vengono emanate dal Ministero dell’Interno con appositi decreti e sono specifiche per ciascun settore di attività. Inoltre, allo scopo di rendere maggiormente vincolante il rispetto della regola d’arte, il predetto ministero, ha promulgato il decreto 20/12/2012 “Regola tecnica per la progettazione degli impianti antincendio di protezione attiva nelle attività soggette al controllo del Vigili del Fuoco” (G.U. 4/01/2013).
In questo provvedimento, atteso per lungo tempo, rientrano gli impianti di rivelazione e segnalazione di allarme incendio (rif. UNI 9795); gli impianti di estinzione o controllo dell’incendio (es. reti idranti UNI 10779 e UNI 671-1 e 2; a pioggia “sprinkler” UNI EN 12845; ad acqua nebulizzata “Water-mist” UNI EN TS 14972; a schiuma UNI EN 13565 -1 e 2; ad estinguenti gassosi UNI EN 15004; a polvere chimica UNI EN 12416 – 2; ad aerosol UNI EN TR 15276-1 e aerosol condensato UNI ISO 15779 ecc.) di tipo automatico o manuale e gli impianti di controllo del fumo e del calore (rif. UNI 9494).
E’ opportuno precisare che gran parte delle norme antincendio indicate per ciascuna tipologia di impianto sono di emanazione europea ed armonizzate in conformità alla direttiva prodotti da costruzione e pertanto hanno valore cogente in tutti i paesi dell’U.E. Riguardo agli aspetti legati alla manutenzione degli impianti, occorre fare riferimento alle disposizioni contenute in art. 10 del D.M. 37/2008 che forniscono alcune precisazioni in merito alla documentazione che la ditta installatrice deve rilasciare al committente, senza tuttavia definire le modalità di esecuzione della manutenzione.
Mentre, più specificatamente, per i sistemi di rivelazione e segnalazione allarme incendio gli stessi manutentori devono attenersi alle norme UNI 11224 e, per il momento, limitatamente agli impianti di spegnimento incendio ad estinguenti gassosi, alla norma UNI 11280; nonché alle prescrizioni aggiuntive contenute nei decreti ministeriali sopra richiamati.
In generale, per gli impianti antincendio le norme di legge prescrivono che la manutenzione preventiva debba avere una periodicità almeno semestrale.
E’ utile ricordare che le suindicate norme CEI ed UNI, che stabiliscono i requisiti per la progettazione degli impianti anticrimine ed antincendio, in assenza di norme di riferimento più precise, definiscono cosa si intende per manutenzione preventiva e correttiva e forniscono, nel contempo, sufficienti indicazioni sulla periodicità delle verifiche e sulle modalità di esecuzione delle manutenzioni.

 

La dichiarazione di conformità

L’art. 7 del D.M. 37/2008 prescrive che, al termine dell’installazione, la ditta fornitrice debba rilasciare al committente apposita “dichiarazione di conformità” alla regola d’arte redatta sul modello riportato in allegato I (se si tratta di aziende installatrici esterne) o in allegato II (se l’installazione è stata effettuata da uffici tecnici interni all’azienda) al decreto medesimo.
Tale modello deve essere compilato in ogni sua parte ed inoltre deve essere indicata, specificatamente, la norma tecnica seguita ed applicabile all’impiego.
La dichiarazione di conformità deve essere corredata di alcuni allegati obbligatori quali: il progetto (ex artt. 5 e 7), una relazione con le tipologie dei materiali utilizzati, uno schema d’impianto realizzato, l’eventuale riferimento a dichiarazioni di conformità precedenti o parziali, già esistenti; una copia del certificato di riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali, rilasciato alla ditta installatrice dalla Camera di Commercio.
Infine, la suddetta dichiarazione deve essere consegnata, unitamente agli allegati obbligatori, entro trenta giorni dalla data di fine installazione, allo “Sportello unico” del Comune in cui è ubicato l’immobile dove è stato installato l’impianto.

 

Le sanzioni in caso di inadempimento

Per i soggetti che non osservano le prescrizioni del D.M. 37/2008 sono previste severe sanzioni pecuniarie che possono variare da Euro 100,00 ad Euro 10.000,00 (ex art. 15) in funzione dell’entità e della complessità dell’impianto, del grado di pericolosità e di altre circostanze obiettive e soggettive della violazione.
E’ inoltre opportuno richiamare l’attenzione dei lettori sulle implicazioni che sorgono quando gli impianti di sicurezza vengono installati nei luoghi di lavoro. Infatti, il D.Lgs. n. 81 del 9/04/2008 e s.m.i. (S.U. n. 108 alla G.U. n. 101 del 30/04/2008), Testo Unico riguardante la sicurezza e l’igiene sul lavoro, stabilisce che i progettisti (ex art. 22), i fabbricanti ed i fornitori (ex art. 23) e gli installatori (ex art. 24), in caso di violazione delle norme contenute nel decreto medesimo, possono essere soggetti a gravi sanzioni amministrative e perfino all’arresto  La legge punisce altre sì il dolo (qualora non venga comunicato al committente che l’impianto è difforme dalla regola d’arte o venga nascosto volontariamente il manifestarsi di potenziali rischi e pericoli ai fini della sicurezza) e la colpa grave (dimenticanza, negligenza, inosservanza della norma di buona tecnica, la mancata o errata manutenzione dell’impianto).
E’ opportuno sottolineare inoltre che progettisti e installatori, in caso di inosservanza delle norme, sono soggetti alle disposizioni degli artt. 1176, 1223, 1490, 1494, 1497, 2043, 2224, 2226 del Codice Civile; mentre nel caso gli impianti, non conformi alla regola d’arte, causassero lesioni alle persone, in funzione della gravità del danno, verrebbero applicate le sanzioni previste dagli artt. 489 e 490 del Codice Penale.
In quest’ultimo caso il progettista, potrebbe essere anche radiato dall’Albo e la ditta installatrice inadempiente potrebbe incorrere nella sospensione e, nei casi più gravi, nella cancellazione dal registro delle imprese o dagli albi artigiani tenuti presso le Camere di Commercio.
In conclusione, il rispetto da parte di progettisti, fabbricanti e installatori delle leggi e delle norme di buona tecnica che stabiliscono i requisiti di qualità e sicurezza che devono possedere gli impianti anticrimine ed antincendio e i loro componenti offre indubbiamente numerosi vantaggi, infatti aiuta tali operatori a non commettere errori, evita loro di incorrere in pesanti sanzioni civili e penali, nonché in azioni risarcitorie intentate dai committenti ed infine riduce fortemente il rischio di rivalse da parte degli assicuratori.

 

Fonte: Michele Messina
Consulente della sicurezza
Vice Presidente Vicario A.I.PRO.S.

Videosorveglianza nei musei

Ancona-Museo Archeologico-Bronzi di Pergola

I musei delle Marche di Ancona, Numana, Urbisaglia ed Ascoli Piceno potranno conservare per trenta giorni le immagini raccolte dai sistemi di videosorveglianza, per specifiche e comprovate esigenze di sicurezza. Lo ha stabilito il Garante per la protezione dei dati personali che ha accolto la richiesta della Soprintendenza marchigiana per i beni archeologici di poter prolungare il tempo di conservazione delle immagini per un periodo superiore a quello previsto dal provvedimento generale in materia di videosorveglianza adottato nel 2010 dall’Autorità.

La richiesta della Soprintendenza era supportata da una istanza del Comando Legione dei Carabinieri “Marche” nella quale si affermava l’esigenza di conservare per trenta giorni le videocassette con le immagini riprese da telecamere allo scopo di prevenire ed eventualmente reprimere sottrazioni di opere d’arte di interesse storico artistico presenti nei musei e pianificare la vigilanza presso siti che potrebbero essere maggiormente esposti a minacce terroristiche.

Nel dare il via libera alla possibilità di conservare le immagini per trenta giorni, (Newsletter Garante Privacy del 12.12.2012) l’Autorità ha spiegato che il periodo di 24 ore previsto per la conservazione delle immagini, estendibile in alcuni casi per un massimo di una settimana, può essere allungato per un periodo ulteriore in presenza di concrete situazioni di rischio riguardanti eventi realmente incombenti e comunque previa verifica preliminare da sottoporre alla stessa Autorità. L’allungamento del periodo di conservazione può essere previsto anche nei casi in cui vi sia necessità di aderire alla richiesta dell’autorità giudiziaria o della polizia, motivata da un’attività investigativa in corso.

 

Fonte: Corriere della Privacy

Giovani, poca attenzione alla privacy

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Che rapporto hanno i giovani con il web e i social network? Secondo un’indagine svolta su 700 ragazzi in Europa, dei quali oltre 400 italiani, internet è utilizzatissimo tanto per studiare che per comunicare ma c’è poca consapevolezza circa i rischi che si corrono in rete.

Lo studio ‘Stop the violence‘ è stato svolto nell’ambito di Povel, acronimo di “Prevention of violence trought education to legality” (Prevenzione alla violenza attraverso l’educazione alla legalità), progetto internazionale finanziato dalla Commissione Europea e finalizzato alla prevenzione di comportamenti a rischio che possono indurre i ragazzi tra i 16 e i 17 anni all’assunzione di droghe o ad azioni di bullismo e cyber violenza.

Oltre ad analizzare il rapporto dei giovani con le figure che dovrebbero rappresentare per loro un riferimento (genitori, educatori e adulti in genere) lo studio ha voluto comprendere più a fondo il rapporto dei ragazzi con il web e con i concetti di sicurezza e privacy online.

La maggior parte dei giovani intervistati (81,7%) ha un profilo sui social network in cui pubblica pensieri (59%), foto e video (56,5%). Molti giovani si avvalgono inoltre delle chat oltre che per comunicare con i propri amici anche per conoscere nuove persone (47%). Se a questi dati aggiungiamo l’abitudine dei giovanissimi di registrare spesso foto e video con il mobile è evidente come sia semplice condividere immagini o informazioni in rete che potrebbero invadere la privacy di amici e conoscenti oltre che mettere a rischio la propria.

Il web e in generale le nuovo tecnologie offrono enormi vantaggi ma vanno utilizzati con grande consapevolezza, gestendo al meglio le impostazioni della privacy che permettono di “difendere” i propri dati da sconosciuti e malintenzionati. Secondo l’indagine il 33,5% dei giovani ancora non ricorre alle impostazioni personalizzate sulla privacy e 115 ragazzi hanno raccontato di aver avuto un’esperienza negativa online avendo subito violenza psicologica o invasioni dei propri dati personali.

 

Fonte: Corriere della Privacy

“Sistemi ed Impianti di allarme intrusione”: il nuovo libro CEI

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Milano - Il CEI, nell’ambito della sua mission volta alla partecipazione alla stesura e al recepimento di documenti normativi armonizzati europei, e alla diffusione della cultura tecnico-scientifica e della standardizzazione, ha pubblicato il volume “Sistemi ed Impianti di allarme intrusione” che raccoglie le due norme fondamentali di riferimento, la nuova edizione della Norma CEI 79-3 “Prescrizioni particolari per gli impianti di allarme intrusione” , la Norma CEI EN 50131-1 “Sistemi di allarme intrusione e rapina. Parte 1: Prescrizioni di sistema” e il foglio di interpretazione CEI EN 50131-1/IS2.

Gli impianti di allarme intrusione e rapina costituiscono uno dei presidi fondamentali per la sicurezza dei beni e delle persone. Progettare, installare e manutenere a regola d’arte è quindi una necessità sempre più sentita, ma anche un preciso obbligo ai sensi della L. 186/68 e del DM 37/08.

Progettare un impianto di allarme intrusione e rapina significa innanzitutto analizzare il rischio ossia acquisire la conoscenza dei pericoli che incombono, per poter dirigere sforzi e risorse a difesa delle aree più vulnerabili e scegliere le contromisure più adatte a contrastare le minacce previste con le risorse disponibili.

Per realizzare questo tipo di impianto a regola d’arte è necessario, inoltre, scegliere, coordinare ed installare prodotti con caratteristiche tali da assicurare che il sistema, nel suo complesso, garantisca il livello di prestazione richiesto e, al contempo, riduca al minimo gli allarmi indesiderati.

Per questi motivi il CEI ha voluto raccogliere in un unico volume la Norma CEI 79-3 che rappresenta il riferimento per la progettazione, realizzazione, verifica e manutenzione degli impianti di allarme intrusione, la Norma CEI EN 50131-1 che specifica i requisiti funzionali e prestazionali e le classi ambientali dei sistemi di allarme, per costituire un utile strumento di approfondimento sulla progettazione di questi impianti e familiarizzare con i concetti fondamentali delle norme del CT79 sui Sistemi di allarme, insieme al foglio di interpretazione CEI EN 50131-1/IS2. Il Volume “Sistemi ed impianti di allarme intrusione” , che comprende tutti e tre i fascicoli, è in vendita presso tutti i punti vendita CEI e CEI WebStore.

 

 

Fonte:securindex

Le nostre ingenuità online in un video su youtube.

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