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Regolamento N. 874/2012. Etichetta energetica delle lampade

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REGOLAMENTO N. 874/2012. ETICHETTA ENERGETICA DELLE LAMPADE

 

Il regolamento si applica a decorre dal 1° settembre 2013 con alcune eccezioni regolate delle disposizioni transitorie.

Le disposizioni per i fornitori e i rivenditori di apparecchiature d’illuminazione non si applicano anteriormente al 1° marzo 2014.

Le disposizioni non si applicano al materiale pubblicitario stampato e al materiale promozionale tecnico stampato pubblicati anteriormente al 1°marzo 2014.

Se le lampade sono immesse nel mercato prima del 1° settembre 2013:

  • le lampade devono essere conformi alla precedente direttiva sull’etichettatura energetica (98/11/CE) o alla nuova direttiva (cfr. articoli 9.3 e 9.4 della UE Regolamento 874/2012)
  • le lampade conformi alle disposizioni del presente regolamento e immesse sul mercato o offerte per la vendita, il noleggio o la vendita a rate anteriormente al 1° settembre 2013, sono considerate conformi ai requisiti della direttiva 98/11/CE

QUALI PRODOTTI RIENTRANO NEL CAMPO DI APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO?

Il regolamento fissa i requisiti in materia di etichettatura e di presentazione di informazioni di prodotto relative a lampade elettriche quali:

a) lampade a filamento;

b) lampade fluorescenti;

c) lampade a scarica ad alta intensità;

d) lampade e moduli LED.

QUALI PRODOTTI SONO ESCLUSI DAL CAMPO DI APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO?

La direttiva prevede come segue:

a) lampade e moduli LED con un flusso luminoso inferiore a 30 lumen;

b) lampade e moduli LED commercializzati per funzionare con batterie;

c) lampade e moduli LED commercializzati per applicazioni il cui scopo primario non è l’illuminazione, quali:

  1. emissione di luce in quanto agente in processi chimici o biologici (ad esempio, polimerizzazione, terapia fotodinamica, orticultura, cura degli animali domestici, prodotti contro gli insetti);
  2. cattura e proiezione di immagini (flash per macchine fotografiche, fotocopiatrici, videoproiettori);
  3. riscaldamento (ad esempio, lampade a infrarossi);
  4. segnalazione (ad esempio, lampade segnaletiche negli aeroporti);
  5. le lampade e moduli LED commercializzati con parti di un apparecchio di illuminazione e non destinati ad essere asportati dall’utilizzatore finale;
  6. le lampade e moduli LED commercializzati come parte di un prodotto il cui scopo primario non è l’illuminazione. Tuttavia se sono venduti, dati in locazione o in locazione-vendita ovvero esposti separatamente, ad esempio come pezzi di ricambio, rientrano nel campo di applicazione del presente regolamento;
  7. lampade e moduli LED non conformi ai requisiti applicabili nel 2013 e 2014, conformemente ai regolamenti che attuano la direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del consiglio;
  8. apparecchi di illuminazione progettati per funzionare esclusivamente con le lampade e moduli LED elencati ai punti da a) a c).

Secondo Lighting Europe, i prodotti non destinati ad essere immessi sul mercato per l’utente finale sono quelli che, per la loro complessità, dimensioni, destinazione finale, lumen e / o di potenza nominale possono essere considerati al di là del normale utilizzo per applicazioni domestiche. I prodotti che rispettano queste condizioni non sono considerati nell’ambito di applicazione del regolamento.

Quindi quando un apparecchio di illuminazione può essere considerato come non destinato ad essere commercializzati per l’utente finale, è escluso dal campo di applicazione del regolamento e nessuna etichetta per apparecchio è obbligatoriamente richiesto.

Qui di seguito la lista di apparecchi non destinati alla vendita ai consumatori finali:

  • Apparecchi per illuminazione urbana
  • Apparecchi di illuminazione Tunnel
  • Apparecchi di illuminazione Impianti Sportivi
  • Prodotti specifici per ufficio illuminazione
  • Prodotti per esercizi commerciai esempio linea apparecchio continua)
  • Prodotti per Magazzini e unita’ produttive
  • Prodotti per l’illuminazione d’emergenza

QUALI SONO LE CARATTERISTICHE DELL’ETICHETTE DA ESPORRE?

Il regolamento prevede che:

Per le lampade esposte all’interno del punto vendita l’etichetta deve essere esposta, e deve corrispondere all’immagine riportata di seguito se non è stampata sull’imballaggio:

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Regolamento delegato (UE) n. 874/2012 della Commissione, del 12 luglio 2012

L’etichetta deve riportare le seguenti informazioni:

  • nome o marchio del fornitore;
  • l’identificatore del modello del fornitore, vale a dire il codice, solitamente alfanumerico, che distingue un dato modello specifico di lampada da altri modelli dello stesso marchio o che riportano il nome dello stesso fornitore;
  • la classe di efficienza energetica determinata conformemente all’allegato VI; la punta della freccia contenente la classe di efficienza energetica della lampada si trova all’altezza della punta della freccia indicante la relativa classe di efficienza energetica;
  • il consumo annuo ponderato di energia (E C ) in kWh per 1 000 ore, calcolato e arrotondato alla cifra intera più vicina in conformità all’allegato VII.

L’etichetta può essere in versione monocroma; sia nella versione policroma che in quella monocroma lo sfondo deve essere bianco;

QUALI SONO LE RESPONSABILITÀ DEI FORNITORI?

I fornitori di lampade assicurano che:

  • sia disponibile una scheda di prodotto come indicato nell’allegato II, come le informazioni specificate nell’etichetta. Nel caso in cui la scheda tecnica non sia prevista, l’etichetta fornita con il prodotto può anche essere considerata come la scheda tecnica.
  • il fascicolo tecnico, di cui all’allegato III, sia fornito alle autorità degli Stati membri e alla Commissione, previa richiesta;
  • qualsiasi pubblicità, indicazione ufficiale di prezzo o offerta, che fornisce informazioni relative all’energia o al prezzo per una lampada specifica, indichi la classe di efficienza energetica;
  • qualsiasi materiale promozionale tecnico relativo a una lampada specifica, che ne descrive i parametri tecnici specifici, includa la classe di efficienza energetica di tale lampada;
  • se la lampada è destinata ad essere commercializzata attraverso un punto di vendita, sull’esterno dell’imballaggio individuale deve essere apposta o stampata un’etichetta realizzata nel formato e con le informazioni di cui all’allegato I.1(della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea) e sull’imballaggio, al di fuori dell’etichetta, deve essere riportata la potenza nominale della lampada.

 

QUALI SONO LE RESPONSABILITÀ DEI RIVENDITORI?

I rivenditori di lampade elettriche si assicurano che:

  • ciascun modello messo in vendita, noleggio o vendita a rate in situazioni in cui non è previsto che il detentore finale veda l’apparecchio esposto, sia commercializzato corredato delle informazioni che i fornitori devono presentare ai sensi dell’allegato IV (della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea);
  • qualsiasi pubblicità, indicazione ufficiale di prezzo o offerta, che fornisce informazioni relative all’energia o al prezzo per un modello specifico, indichi la classe di efficienza energetica;
  • qualsiasi materiale promozionale tecnico relativo a un modello specifico, che ne descrive i parametri tecnici specifici,

QUALI INFORMAZIONI DEVONO ESSERE PRESENTI IN CASO DI VENDITA ATTRAVERSO INTERNET?

Le informazioni da fornire nei casi in cui gli utilizzatori finali non siano in grado di prendere visione del prodotto prima dell’acquisto, sono le seguenti :

  • la classe di efficienza energetica
  • il consumo ponderato di energia in kWh per ogni 1000 ore arrotondata l’intera più vicina

Per maggiori informazioni è possibile scaricare il regolamento al seguente link: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:258:0001:0020:IT:PDF

 

AVVERTENZE

Queste informazioni sono solo di carattere generale e non generano alcuna responsabilità per eventuali errori o omissioni. Le informazioni sono fornite senza alcuna garanzia esplicita o implicita di completezza e accuratezza. In nessun caso Doormat Distribuzione potrà essere ritenuta responsabile nei vostri confronti o chiunque altro per qualsiasi decisione presa o azione intrapresa da terzi sulle informazioni o per eventuali danni speciali, consequenziali o simili, anche se informata della possibilità di tali danni.

Fonte:http://eur-lex.europa.eu/