Cassazione: non e’ colpa del condominio se i ladri passano dal ponteggio
Corte di cassazione – Sezione III civile – Sentenza 28 gennaio 2013 n. 1890
La Corte di Cassazione, con la sentenza in epigrafe, ha affermato che il condomino, vittima di un furto nel suo appartamento, determinato dall’ingresso dei ladri saliti dalle impalcature esterne, non ha diritto al risarcimento, nel caso in cui, in assemblea abbia votato per non dotare i ponteggi di allarme.
La Cassazione, nel confermare la sentenza del secondo grado, ha ribadito che non v’è prova che il ponteggio fosse pericoloso o possedesse caratteristiche atte a agevolare l’intrusione di malintenzionati nell’appartamento dell’attore all’ottavo piano,
come sostenuto dal ricorrente, aggiungendo inoltre, che il giudice di merito, con valutazione insindacabile, aveva ritenuto provato che fosse stata “omessa qualsiasi cautela idonea ad evitare o rendere difficoltosa l’opera di eventuali ladri”, e ancora non risultava provato neppure il fatto che il furto fosse avvenuto durante l’orario di lavoro.
Di contro, per gli “ermellini”, è pacifico che il ricorrente “ha partecipato e ha aderito espressamente alla delibera con la quale il condominio malgrado la sollecitazione dell’impresa decise di non installare l’impianto antifurto per il suo rilevante costo” .