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Cassazione: non e’ colpa del condominio se i ladri passano dal ponteggio
Corte di cassazione – Sezione III civile – Sentenza 28 gennaio 2013 n. 1890
La Corte di Cassazione, con la sentenza in epigrafe, ha affermato che il condomino, vittima di un furto nel suo appartamento, determinato dall’ingresso dei ladri saliti dalle impalcature esterne, non ha diritto al risarcimento, nel caso in cui, in assemblea abbia votato per non dotare i ponteggi di allarme.
La Cassazione, nel confermare la sentenza del secondo grado, ha ribadito che non v’è prova che il ponteggio fosse pericoloso o possedesse caratteristiche atte a agevolare l’intrusione di malintenzionati nell’appartamento dell’attore all’ottavo piano,
come sostenuto dal ricorrente, aggiungendo inoltre, che il giudice di merito, con valutazione insindacabile, aveva ritenuto provato che fosse stata “omessa qualsiasi cautela idonea ad evitare o rendere difficoltosa l’opera di eventuali ladri”, e ancora non risultava provato neppure il fatto che il furto fosse avvenuto durante l’orario di lavoro.
Di contro, per gli “ermellini”, è pacifico che il ricorrente “ha partecipato e ha aderito espressamente alla delibera con la quale il condominio malgrado la sollecitazione dell’impresa decise di non installare l’impianto antifurto per il suo rilevante costo” .
Videosorveglianza nei condomini nuova sentenza della Cassazione
Roma. In caso di motivata urgenza il singolo condomino può unilateralmente decidere di installare un sistema di videosorveglianza nel parcheggio condominiale, senza il preventivo consenso dell’assemblea, per scoraggiare furti e danneggiamenti, e richiedere all’amministratore il rimborso delle spese sostenute.
Lo ha stabilito la Corte di Cassazione con la sentenza n. 71/2013 con la quale è stato rigettato il ricorso presentato da un condomino contro una precedente sentenza di un giudice di pace, che lo aveva condannato al pagamento della quota di rimborso di spese anticipate da un altro condomino che aveva fatto installare nel parcheggio, in via d’urgenza, un sistema di videosorveglianza a circuito chiuso con video-registratore, al fine di scoraggiare azioni di danneggiamento ulteriori rispetto a quelle già denunciate da alcuni condomini.
La Corte di Cassazione ha affermato che nel caso in cui un soggetto effettui riprese di un’area condominiale destinata all’uso di un indeterminato numero di persone, non sussistono gli estremi atti ad integrare un delitto di interferenze illecite nella vita privata(art. 615-bis cod. pen.) nel caso in cui un soggetto effettui riprese dell’area condominiale destinata a parcheggio e del relativo ingresso, trattandosi di luoghi destinati all’uso di un numero indeterminato di persone e, pertanto, esclusi dalla tutela di cui all’art. 615-bis cod. pen.
La Cassazione che evidenzia come il giudice di pace ha “ritenuto sussistente la necessità e l’urgenza di procedere all’installazione della telecamera ed evidenziato che tutti i condomini hanno provveduto al pagamento di quanto dovuto per tale installazione, ad eccezione della ricorrente, e che l’apparecchiatura in parola è stata installata con angolazione ristretta all’apparecchiatura di apertura del cancello, con ciò implicitamente escludendo la lamentata violazione della privacy”.
Fonte: Essecome Security & Safety













