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Videosorveglianza in azienda: sicurezza e privacy

privacy

Nel corso degli ultimi anni l’installazione d’impianti di videosorveglianza nell’ambito delle aziende ha avuto una notevole diffusione, dando vita ad un problema piuttosto spinoso: come coniugare diritti dei lavoratori, privacy ed esigenze di sicurezza delle aziende?

La questione vede contrapposti, da un lato, l’art. 4 dello Statuto dei Lavoratori (espressamente richiamato dal Garante della Privacy nel provvedimento in materia di videosorveglianza del 8 aprile 2010) che sancisce, a tutela della dignità dei dipendenti, il divieto assoluto ed inderogabile di utilizzare impianti audiovisivi o altre apparecchiature per finalità di controllo a distanza dell’attività dei lavoratori.

L’operatività del divieto è basata sul presupposto che (i) il controllo a distanza sia effettuato a mezzo di un impianto audiovisivo o di qualsiasi altro tipo di apparecchiatura che consenta di effettuare controlli lesivi della dignità della persona e (ii) il controllo a distanza riguardi direttamente o indirettamente l’attività dei lavoratori, vale a dire ogni contegno del lavoratore, anche se illecito.

Il divieto opera anche qualora il controllo sia di mera natura temporanea, in quanto la brevità della sorveglianza realizza pur sempre un’indebita ingerenza nella privacy del lavoratore e può condizionarne l’attività produttiva.

Secondo la Corte di Cassazione, poi, la condotta illecita del datore di lavoro sussiste anche qualora le telecamere installate non siano funzionanti ovvero nel caso in cui il controllo a distanza sia discontinuo perché gli impianti sono installati in locali ove i lavoratori si recano saltuariamente.

Alla tutela dei diritti dei lavoratori si contrappone, dall’altro lato, l’esigenza di sicurezza delle aziende.

Al riguardo, il secondo comma dell’art. 4 dello Statuto dei Lavoratori consente l’uso di apparecchiature di controllo a distanza, purché giustificato da esigenze organizzative, produttive e di sicurezza del lavoro (c.d. controllo preterintenzionale).

In tal caso, infatti, il controllo dei dipendenti è solo incidentale o potenziale, essendo rivolto allo scopo di realizzare ulteriori e diverse esigenze aziendali.

Per essere legittima, l’installazione dell’impianto dovrà rispettare particolari garanzie procedurali, quali il previo accordo con le Rappresentanze Sindacali Aziendali esistenti o, in difetto di accordo, l’autorizzazione del Servizio Ispettivo della Direzione Provinciale del Lavoro.

Nell’ambito di tale quadro normativo si inserisce una recente sentenza della Corte di Cassazione (Cass. pen. sez. III, 17 aprile 2012, n. 22611), secondo cui “non costituisce violazione dell’art. 4 legge n. 300/70 la condotta del datore di lavoro che installa un sistema di videosorveglianza, che prevede anche telecamere inquadranti direttamente postazioni di lavoro fisse occupate da dipendenti, allorché egli acquisisca l’assenso di tutti i lavoratori attraverso la sottoscrizione da parte loro di un documento esplicito”.

Infatti, “se è vero che la disposizione di cui all’art  4 intende tutelare i lavoratori contro forme subdole di controllo della loro attività da parte del datore di lavoro e che tale rischio viene escluso in presenza di un consenso di organismi di categoria rappresentativi, a fortiori, tale consenso deve essere considerato validamente prestato quando promani proprio da tutti i dipendenti”.

Tale pronuncia rappresenta un’importante svolta sotto il profilo della semplificazione degli adempimenti privacy di cui sono gravate le aziende nell’attuale panorama.

Sempre sulla scorta dell’esigenza di una maggior semplificazione, il Ministero del Lavoro, con nota n. 7162 del 16 aprile 2012, ha introdotto una procedura semplificata per l’istallazione degli impianti di videosorveglianza quando questa riguardi determinate attività economiche (ricevitorie, tabaccherie, oreficerie, farmacie, edicole, distributori di carburante, etc.).

Più precisamente, in tali casi, la procedura di installazione degli impianti potrà essere autorizzata dalla DPL senza il preventivo accertamento tecnico da parte degli organi di vigilanza.

L’autorizzazione farà, dunque, riferimento esclusivamente alla documentazione prodotta dal datore di lavoro a corredo della domanda di autorizzazione (caratteristiche tecniche dell’impianto, planimetria dei locali, posizione delle telecamere etc.).

La tendenza, dunque, rispetto al passato, sembra quella di una maggior attenzione delle esigenze aziendali, seppur nel rispetto dei diritti dei lavoratori.

 

Fonte: di Alessandra Fabbri


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