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Cassazione OK alle prove videoregistrate

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Roma – Importante sentenza della II Sezione Penale della Corte di Cassazione del 31 gennaio 2013 n. 6812, che ha confermato l’irrilevanza, in sede di procedimento per reati penali, del fatto “che siano state rispettate o meno le istruzioni del Garante per la protezione dei dati personali, poiché la relativa disciplina non costituisce sbarramento all’azione penale”

La sentenza non era scontata perché equipara le videoregistrazioni effettuate da sistemi di privati, in determinati casi, a quelle eseguite dalla Polizia Giudiziaria in assenza di autorizzazione del Giudice, anche se non sono state rispettate le regole per la protezione delle privacy. Nel fatto di specie, l’accusa aveva utilizzato filmati tratti dall’impianto di videosorveglianza collocato all’esterno del negozio della vittima di atti persecutori e, in continuazione tra loro, di tentata estorsione, molestie, danneggiamento e ingiurie.

Queste le motivazioni della II Sezione Penale della Corte di Cassazione n. 6812 del 31 gennaio 2013:

1. Il ricorso è infondato.
2. Per quanto riguarda il primo motivo di ricorso, le censure sono destituite di fondamento. L’art. 234 del codice di rito testualmente statuisce: “È consentita l’acquisizione di scritti o di altri documenti che rappresentano fatti, persone o cose mediante la fotografia, la cinematografia, la fonografia o qualsiasi altro mezzo”.
3. Pertanto le videoregistrazioni dell’impianto di sorveglianza apposto dalla persona offesa all’esterno del suo negozio non possono essere considerate prove illegittimamente acquisite ai sensi dell’art. 191, trattandosi di prove documentali di cui il codice di rito espressamente consente l’acquisizione. In tale contesto è del tutto irrilevante che le registrazioni siano state effettuate, in conformità o meno, delle istruzioni del Garante per la Protezione dei dati personali, non costituendo la disciplina sulla privacy sbarramento all’esercizio dell’azione penale. Del resto, con riferimento alle videoriprese effettuate dalla Polizia giudiziaria, questa Corte ha avuto modo di statuire che sono legittime le videoriprese, eseguite dalla polizia giudiziaria, in assenza di autorizzazione del giudice, mediante telecamera esterna all’edificio e aventi per oggetto l’inquadramento del davanzale della finestra e del cortile dell’abitazione, trattandosi di luoghi esposti al pubblico e, pertanto, oggettivamente visibili da più persone. Ne deriva che, in virtù di detta percepibilità esterna, non sussiste alcuna intrusione nella privata dimora o nel domicilio e non sussistono, pertanto, le ragioni di tutela, sub specie di diritto alla riservatezza o alla “privacy”, ad essi connesse, potendosi, in tal caso, sostanzialmente equipararsi l’uso della videocamera ad una operazione di appostamento, eseguita nei limiti dell’autonomia investigativa, senza alcuna necessità di autorizzazione da parte dell’autorità giudiziaria (Cass. Sez. 4, Sentenza n. 10697 del 24/01/2012 Ud. (dep. 19/03/2012) Rv. 252673).”

 

Fonte:Securindex

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